
Sono interventi e trasformazioni non rilevanti ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi. Sono caratterizzati da temporaneità e amovibilità di installazione e quindi non incidono sulle risorse territoriali.
Gli interventi privi di rilevanza edilizia possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 137).
Devono però rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Anche se non è chiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare comunicazione facoltativa per interventi privi di rilevanza edilizia per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.
Approfondimenti
Elenco delle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia
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Ultimo aggiornamento: 30/03/2021 10:52.19