Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici e e sia mantenuta l'originaria destinazione d'uso. Questi interventi hanno l’obiettivo di mantenere efficienti gli edifici, senza modificare la tipologia dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato.
La manutenzione straordinaria comprende anche le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici e gli interventi che comportano il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, purché le opere non comportino un aumento della volumetria complessiva e la sagoma dell'edificio e sia mantenuta l'originaria destinazione d'uso.
Per gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, commerciale e agricola la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti necessari per rispettare la normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni. Questi interventi di manutenzione straordinaria non devono però comportare un aumento delle superfici utili di calpestio, né un mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non incrementino la superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.
Approfondimenti
Se non riguardano le parti strutturali dell’edificio, per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Insieme ad essa devono essere presentati i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori e la relazione tecnica di asseverazione redatta e firmata da professionista abilitato (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 4). Questa procedura vale anche per gli interventi di apertura di porte interne o di spostamento di pareti interne e per opere e modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le strutture degli edifici occorre presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2, let. b e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le strutture degli edifici è possibile richiedere il rilascio del permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 5) in alternativa alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA).