Una nuova edificazione consiste nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comporta la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. a).
Approfondimenti
Non sono interventi di nuova edificazione gli (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. a):
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro e di risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
- interventi di sostituzione edilizia.
Per gli interventi di nuova edificazione, occorre chiedere e farsi rilasciare il permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1) in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio.
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 2) per:
- interventi nuova costruzione previsti da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- nuove costruzioni che sono in esecuzione diretta di strumenti urbanistici generali con precise indicazioni plano-volumetriche.
La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle connesse (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 73).