La Regione Toscana nella Legge regionale 10/11/2014, n. 65 ha definito le disposizioni riguardanti le caratteristiche e le condizioni per l’installazione di serre mobili stagionali e temporanee.
Approfondimenti
Le serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola possono essere installate senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1, let. e). Per stagionale si intende una struttura che venga ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione. Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori. Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
L'installazione di serre e altri manufatti aziendali temporanei per lo svolgimento dell’attività agricola, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, per un periodo non superiore a due anni (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70, com. 1) costituisce attività edilizia libera, soggetta a Comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 2, let. f). La comunicazione è accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi entro la scadenza del biennio.
Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42)
- le disposizioni contenute nel Regolamento regionale 25/08/2016, n. 63/R, art. 1.
L'installazione di serre e altri manufatti aziendali temporanei per lo svolgimento dell’attività agricola, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, per un periodo superiore a due anni (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70, com. 3, let. a) è soggetta a permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. b-ter).
L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti, per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento del rilascio del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.
Le disposizioni di installazione sono contenute nel Regolamento regionale 25/08/2016, n. 63/R, art. 2.
Per l'installazione di serre e altri manufatti aziendali temporanei per lo svolgimento dell’attività agricola, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, per un periodo superiore a due anni (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70, com. 3, let. a) è possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 2) in alternativa al permesso di costruire.
L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti, per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.
Le disposizioni di installazione sono contenute nel Regolamento regionale 25/08/2016, n. 63/R, art. 2.