Attraverso interventi di trasformazione edilizia, la ristrutturazione permette di riutilizzare edifici già esistenti.
La Legge regionale 10/11/2014, n. 65 distingue la ristrutturazione in due tipologie:
- ristrutturazione edilizia conservativa
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
L’elemento che distingue le due categorie è la demolizione dell’organismo edilizio. Se non avviene demolizione, anche un complesso insieme di opere rilevanti rientra nella ristrutturazione conservativa, poichè conserva o non coinvolge sostanzialmente la sagoma planivolumetrica.
Approfondimenti
La ristrutturazione edilizia conservativa definita dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2, let. d è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività e consiste in interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio con un insieme sistematico di opere che non comportano la demolizione, ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Questi interventi consistono nel ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi dell'edificio e nell’eliminare, modificare e inserire nuovi elementi, impianti ed eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Sono compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto della Legge regionale 08/02/2010, n. 5.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa è possibile richiedere il rilascio del permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 5).
La ristrutturazione edilizia ricostruttiva definita dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. h è soggetta a permesso di costruire e consiste in:
- interventi di demolizione e fedele ricostruzione di edifici esistenti, con gli stessi materiali o analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico (costituiscono eccezione solo le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica)
- interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume e sagoma diversa (costituiscono eccezione solo le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica)
- interventi di demolizione e ricostruzione su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, a parità di volume e stessa sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso interventi di ricostruzione senza modifica di sagoma, in area sottoposta a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva su edifici non ricadenti in zone omogenee A o zone assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 2 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).